PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto all'apprendimento lungo il corso della vita).

      1. Tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, hanno diritto all'apprendimento lungo il corso della vita come condizione per la loro autorealizzazione, per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e del diritto al lavoro, per l'integrazione e la coesione sociali nonché per una maggiore competitività economica del Paese.
      2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, ciascuno in relazione alle proprie competenze, riconoscono e promuovono il diritto di cui al comma 1, e rimuovono gli ostacoli che impediscono l'accesso, dalla nascita all'età più avanzata, all'insieme delle opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale, ai disabili, ai disoccupati nonché ai lavoratori anziani e a rischio di obsolescenza professionale.
      3. Il diritto all'apprendimento lungo il corso della vita è garantito anche agli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Diritto al riconoscimento e alla certificazione degli apprendimenti).

       1. Ogni soggetto di cui all'articolo 1 ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale

 

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e la certificazione delle competenze acquisite in modo formale, non formale e informale. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o un altro titolo riconosciuto.
      2. Il Governo provvede, con apposito regolamento, alla definizione di un sistema nazionale di livelli essenziali e di certificazione delle competenze, che assicuri il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, in diversi contesti di studio e di lavoro, a livello nazionale e nell'Unione europea, sulla base delle direttive e degli orientamenti dell'Unione europea, e all'istituzione del libretto formativo individuale, che consenta di registrare le competenze certificate e la loro utilizzazione anche come crediti formativi, al fine di facilitare l'esercizio del diritto individuale alla formazione permanente. Il regolamento è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, d'intesa con le regioni e con le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché d'intesa con le parti sociali, per le norme finalizzate ad assicurare la rispondenza tra domanda e offerta di professionalità.

Art. 3
(Sistema integrato per l'educazione degli adulti).

      1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ciascuno secondo le competenze loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi, concorrono, d'intesa tra loro, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, economicità e collaborazione istituzionale, alla realizzazione del Sistema integrato per l'educazione degli adulti, di seguito denominato «Sistema», strutturato su base regionale e articolato a livello locale. L'intesa definisce

 

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inoltre i criteri per l'istituzione del Comitato nazionale e dei comitati regionali e locali per l'educazione degli adulti nonché per la costituzione dei centri territoriali per l'educazione degli adulti ai sensi dell'Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti, di cui al provvedimento della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali 2 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000.
      2. Il sistema è finalizzato a:

          a) favorire il raggiungimento di elevati livelli culturali;

          b) favorire l'acquisizione delle competenze generali e specifiche necessarie all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;

          c) riconoscere e certificare le competenze possedute anche al fine di cui alla lettera a);

          d) far acquisire un titolo di studio a chi ne è privo.

      3. I centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui al comma 1 del presente articolo sono centri di servizi che concorrono all'attuazione dell'offerta formativa integrata, da realizzare in particolare attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado, ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e altri soggetti formativi pubblici e privati, i quali possano provvedere congiuntamente, in forme associative, anche a carattere consortile, alla gestione di programmi e di progetti comuni finalizzati al raggiungimento delle finalità del sistema di cui al comma 2 del presente articolo. Ai centri è garantita l'autonomia didattica, organizzativa e finanziaria necessaria anche per concorrere alla realizzazione di un'offerta formativa integrata. I centri si avvalgono di un nucleo stabile di personale, selezionato in base alla specifica competenza nella materia e all'esperienza professionale

 

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maturata, tenendo conto delle funzioni in materia di progettazione, attivazione e utilizzazione delle reti di cui al primo periodo, del raccordo con i soggetti formativi e del bilancio delle diverse competenze.
      4. I centri territoriali per l'educazione degli adulti favoriscono opportuni accordi con i soggetti competenti in materia di formazione professionale e di politiche attive del lavoro, per lo svolgimento delle seguenti attività:

          a) raccolta della domanda di formazione;

          b) organizzazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito degli obiettivi definiti a livello locale, mediante la predisposizione di piani dell'offerta formativa, in collaborazione con i comitati locali di cui al comma 1;

          c) orientamento rispetto all'offerta formativa territoriale;

          d) attribuzione della certificazione sulla base della regolamentazione esistente a livello nazionale e regionale.

      5. Le regioni, in accordo con le parti sociali, definiscono gli specifici requisiti che i soggetti pubblici e privati devono possedere per contribuire a realizzare il diritto dei soggetti di cui all'articolo 1 ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare, all'adeguatezza tecnico-produttiva e organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze e abilità al fine di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.

Art. 4.
(Misure di sostegno).

      1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 hanno il diritto di disporre di servizi di accompagnamento formativo lungo il

 

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corso della vita. Tale diritto si esercita attraverso l'accesso a servizi di informazione, di orientamento, di consulenza e di bilancio delle competenze, la possibilità di rivolgersi a strutture territoriali pubbliche e private accreditate in grado di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, che operino in coordinamento con le imprese, con loro associazioni e con le organizzazioni sindacali e che consentano, mediante i servizi presenti sul rispettivo territorio, l'accesso alle attività di preparazione e di assistenza nella fase d'ingresso al lavoro.
      2. I soggetti che frequentano attività per l'educazione degli adulti sono sostenuti con apposite misure di carattere previdenziale e possono essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario limitato nel tempo e proporzionato alle effettive necessità.
      3. Per promuovere l'apprendimento continuo dei lavoratori subordinati sono adottate misure di sostegno, anche finanziario, mediante l'istituzione di appositi fondi bilaterali paritetici.
      4. Misure di sostegno sono riconosciute anche a favore del datore di lavoro per i costi connessi alla garanzia del diritto all'apprendimento lungo il corso della vita per i propri dipendenti. A beneficio dei lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato è prevista l'istituzione di conti di sicurezza individuale gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o da enti bilaterali paritetici, destinati alla copertura di esigenze sociali rilevanti. A valere su tali conti sono altresì previsti specifici contributi, aggiuntivi rispetto alla quota a carico del bilancio dello Stato, finalizzati al finanziamento di attività formative, in aggiunta alle misure di cui al comma 2.
      5. Nella fase di ricerca del lavoro la persona può essere ammessa a fruire di un sostegno finanziario limitato nel tempo e proporzionato alle effettive necessità.
      6. Ai lavoratori frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di
 

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titoli di studio aventi valore legale, ovvero presso strutture accreditate, spettano permessi retribuiti, per esigenze di studio, fino a 150 ore annue pro capite a carico del monte ore a disposizione di tutti i dipendenti. Tali permessi sono cumulabili con i permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e possono essere integrati per le stesse esigenze con permessi non retribuiti fino a un massimo di una settimana all'anno.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con gli enti locali, attraverso apposito accordo in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce, nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, gli impegni di carattere finanziario e gli interventi di carattere organizzativo e regolamentare necessari all'attuazione del presente articolo, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di difficoltà di inserimento lavorativo o di reinserimento in caso di perdita del posto di lavoro ovvero a rischio di esclusione sociale.

Art. 5.
(Piano nazionale pluriennale per lo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti e Fondo per il diritto alla formazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo approva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Piano nazionale pluriennale per lo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le

 

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innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      3. Il Piano, sulla base di adeguati indicatori dei diversi fabbisogni ed esigenze di riequilibrio territoriale, come definiti dal medesimo Piano, prevede la destinazione delle risorse finanziarie, ripartite ai sensi del comma 6, alle regioni e agli enti locali.
      4. Il Piano è corredato da linee di indirizzo e prevede azioni di coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sullo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti, criteri di valutazione di efficacia e di economicità degli interventi, criteri di valutazione degli interventi formativi.
      5. Il finanziamento del Piano, anche per fare fronte alle spese permanenti per il funzionamento dei servizi integrati per l'educazione degli adulti già esistenti nonché di quelli di nuova istituzione, è assicurato mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di un Fondo per il diritto alla formazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finanziato, a decorrere dall'anno 2007, per un importo di 200 milioni di euro annui.
      6. Il Fondo è ripartito annualmente tra le regioni e gli enti locali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in modo da garantire interventi nelle regioni meridionali almeno pari al 50 per cento degli investimenti complessivi.
      7. Per la fruizione delle attività disciplinate dalla presente legge è prevista, ad esclusione dei casi di esenzione totale
 

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previsti ai sensi del comma 9, la partecipazione economica di coloro che le frequentano. La partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi integrati per l'educazione degli adulti non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
      8. Ai fini di cui al comma 7 del presente articolo sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      9. Sono altresì garantite forme di esenzione totale per la fruizione delle attività disciplinate dalla presente legge nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.
      10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota pari al 19 per cento ai redditi di capitale assoggettati ad imposta con aliquote inferiori, di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, d'intesa con le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti sulla formazione permanente in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze altrui, intesa a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.